La sentenza

Rtl 102.5 prevale in tribunale: l’antennone è esente da costi

Concluso il contenzioso tra il Comune di Cologno Monzese e l'emittente presso il Consiglio di Stato

Rtl 102.5 prevale in tribunale: l’antennone è esente da costi

L’Amministrazione comunale ha sostenuto che il proprio operato fosse «pienamente legittimo» e che gli atti conseguenti fossero «conformi alla legge». Tuttavia, Rtl 102.5 ha contestato tale posizione, ottenendo prima un’accoglienza del ricorso da parte del Tar e, recentemente, una sentenza favorevole dal Consiglio di Stato. Per due volte in due anni, quindi, Villa Casati ha dovuto soccombere, venendo condannata a coprire le spese legali della controparte.

Il contenzioso tra Comune e Rtl 102.5

È rimasta senza effetti l’ingiunzione di pagamento di 25mila euro emessa dal Municipio di Cologno Monzese per il costo di costruzione non saldato dall’emittente radiofonica, relativo alla nuova antenna alta 50 metri situata sulla sede di viale Piemonte 61.

Il conflitto tra ente pubblico e privato, almeno sul fronte della giustizia amministrativa, è iniziato nel 2021, quando Rtl ha presentato ricorso al Tribunale regionale della Lombardia per annullare la «cartella» inviata da Villa Casati.

L’antennone al centro della disputa

La radio ha sostenuto di non dover pagare il costo di costruzione per l’imponente struttura in acciaio, mentre l’Amministrazione comunale ha sempre avuto un’opinione contraria.
Nel 2025, il Tar ha deciso a favore dell’emittente, annullando l’ingiunzione di pagamento che ha fatto il giro delle aule di giustizia: inizialmente a Bergamo (per una questione di notifica), poi al Tribunale civile di Monza. Infine, un giudice ordinario ha trasferito la pratica a Milano, al Tar della Lombardia, competente sugli atti degli enti locali.
La sentenza del Tar ha quindi dichiarato nullo il pagamento richiesto.

«Agli operatori che forniscono reti di comunicazione elettronica non può essere imposto altro onere finanziario, fatta salva l’applicazione della tassa o del canone per l’occupazione di spazi e aree pubbliche», si legge nel dispositivo.

Di conseguenza, il Tar ha escluso l’applicazione del costo di costruzione, contrariamente a quanto richiesto dall’ente.

Il confronto legale tra Tar e Consiglio di Stato

La sentenza di primo grado è stata impugnata dal Comune attraverso un ricorso al Consiglio di Stato, che ha recentemente confermato la decisione del Tar, condannando il Comune a coprire nuovamente le spese legali, fissate in 2mila euro.

Il confronto legale è giunto a una conclusione? È difficile dirlo, in attesa di capire se l’Amministrazione abbia intenzione di impugnare anche questa ultima sentenza del Consiglio di Stato.