Sentenza del Tar

Il Consiglio comunale di Cassina de’ Pecchi conferma la validità del PGT

Respinte le contestazioni all'approvazione del Piano di governo del territorio per il 2024

Il Consiglio comunale di Cassina de’ Pecchi conferma la validità del PGT

Il Tar della Lombardia ha accolto le tesi dell’Amministrazione di Cassina de’ Pecchi, respingendo integralmente il ricorso numero 1419 del 2024 contro la delibera di approvazione del PGT, adottata dal Consiglio comunale il 23 gennaio 2024.

I giudici hanno analizzato dettagliatamente le contestazioni, confermando la legittimità dell’operato dell’Amministrazione comunale.

Validità del verbale e poteri del presidente del Consiglio

Una delle principali contestazioni riguardava la chiusura anticipata della seduta consiliare da parte della presidente del Consiglio, Eliana Capizzi, che i ricorrenti sostenevano potesse invalidare la delibera. Tuttavia, il Tar ha giudicato infondata tale argomentazione.

Secondo la sentenza, lo Statuto comunale e il Regolamento consiliare non conferiscono al presidente del Consiglio né alla Conferenza dei Capigruppo il potere di cancellare unilateralmente un punto già inserito all’Ordine del Giorno e comunicato ai consiglieri.

nessuna disposizione attribuisce al presidente del Consiglio o alla Conferenza dei Capigruppo il potere di sopprimere unilateralmente un punto già inserito all’OdG e regolarmente comunicato ai consiglieri.

L’eventuale rinvio o stralcio di un argomento rientra nelle attribuzioni del Consiglio comunale nella sua collegialità.

I giudici hanno anche rigettato l’idea che la mancata approvazione del verbale della seduta potesse compromettere la validità della delibera.

Per condivisibile orientamento giurisprudenziale il verbale ha l’esclusivo compito di certificare fatti storici già accaduti e di assicurare certezza a determinazioni che sono già state adottate e che sono già entrate a far parte del mondo giuridico dal momento della loro adozione: la mancanza o il difetto di verbale non comportano quindi l’inesistenza dell’atto amministrativo

Contestazioni urbanistiche e ambientali

Il Tar ha esaminato anche le obiezioni relative alle scelte urbanistiche del PGT. È stata respinta la contestazione sulla legittimità delle nuove previsioni introdotte, evidenziando che “non può ritenersi dimostrata la denunciata violazione della disciplina sul consumo di suolo”, sia per quanto riguarda la tangenzialina sia per l’ampliamento del cimitero.

I giudici hanno rigettato anche l’argomento che criticava l’assenza di una corretta valutazione ambientale strategica (Vas) nel PGT, ritenendo infondati i presunti difetti di istruttoria.

La normativa non prevede che ogni modifica apportata dopo l’adozione comporti necessariamente la riattivazione dell’intero procedimento

In assenza di una querela di falso, non può essere accolta la richiesta di censura di un atto.

Reazioni dell’Amministrazione

La sindaca Elisa Balconi, che ha anche la delega all’Urbanistica, ha commentato la sentenza in modo chiaro:

Questa sentenza mette definitivamente una pietra tombale sulle fantasiose per non dire ridicole pretese portate avanti dall’ex-presidente del Consiglio comunale Capizzi, secondo la quale abbandonare l’aula durante la seduta di approvazione del PGT fosse una buona idea. Calpestare la democrazia, cara ex-presidente, non è mai una buona idea.

E gli elettori cassinesi che l’hanno relegata al quarto posto, su quattro, alle ultime elezioni l’hanno capito molto bene